CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI A LAGO

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31.05.2017

SPECIFICHE PER RTP E PROFESSIONISTA SVIZZERO

In merito alla partecipazione al concorso di un giovane professionista facente parte di un RTP si richiama l’art. 3, comma 6 del bando. Si richiama inoltre integralmente l’art. 9 del bando stesso.
Si fa poi presente che il vincitore, qualora gli venissero affidate le successive fasi di progettazione, come specificato all’art. 19, comma 1, dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al medesimo art. 19.
Nel caso di un professionista svizzero, si fa presente quanto segue:

A seguito dell’uscita della Confederazione Elvetica dai paesi c.d. Black List a partire dal 2017, è nuovamente operativa la previsione di cui all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, siglato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato in ltalia con la Legge 15 novembre 2000 n. 364, il cui art. 9 prevede che: "Per agevolare ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e della Svizzera I'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, Ie parti contraenti adottano, conformemente all'Allegato lll, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi"; e all’ Allegato lll, ha integrato la Direttiva 85/384/CEE, aggiungendo all'art. 11 l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati in Svizzera che sono riconosciuti all'interno del territorio degli Stati membri e che consentono ai cittadini confederati I'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi”
Si specifica inoltre che per quel che riguarda i Paesaggisti così come ai Pianificatori e ai Conservatori, essendo figure professionali autonome previste dal D.P.R. 328/2001, si applica la direttiva generale 89/48/CEE e più compiutamente il D.Lgs. n.115 del 1992 di attuazione della stessa. Secondo tale direttiva, ai fini del riconoscimento di un titolo professionale, occorre un'attestazione dell'autorità competente a certificare il possesso dei requisiti per l'esercizio della professione.
Per il riconoscimento del titolo di Paesaggista, Pianificatore e Conservatore occorre presentare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca una domanda cui allegare:
· il titolo professionale da riconoscere;
· la dichiarazione del Consolato generale d'Italia, nel Paese dell'Unione europea o della Confederazione Elvetica dove l'interessato ha conseguito il titolo, che attesti che la professione di pianificatore, paesaggista e conservatore sia regolata da una legge nello stesso Stato.
Il Ministero, valutato il curriculum scolastico e professionale, e acquisito il parere del CNAPPC e delle altre autorità competenti in sede di conferenza di servizi, emana il decreto di riconoscimento; ove rileva delle lacune stabilisce una misura compensativa consistente a scelta del comunitario in un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni presso uno studio professionale (il tirocinio è oggetto di valutazione finale e in caso di valutazione finale sfavorevole può essere ripetuto) oppure nel superamento di una prova attitudinale (in caso di esito sfavorevole la prova può essere ripetuta non prima di 6 mesi).
Per l'esecuzione delle misure compensative gli adempimenti sono di competenza degli Enti e Organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri professionali. In assenza provvede il MIUR.

Si rimette alla valutazione degli aspiranti partecipanti la valutazione della propria posizione rispetto al bando e alla normativa vigente.
Le valutazioni finali saranno comunque di competenza dell’Ente appaltante.